Ateismo
- secondo la definizione del Dizionario Treccani - è «il non credere
nell'esistenza di Dio per agnosticismo, scetticismo o indifferenza religiosa».
Esso dunque, nelle molteplici accezioni in cui la dottrina lo articola (ateismo
intellettualistico, pratico, militante 1) va tenuto distinto dal «laicismo»,
termine con il quale il linguaggio politico contemporaneo intende indicare «l'atteggiamento
di coloro che sostengono la necessità di escludere le dottrine religiose, e le
istituzioni che se ne fanno interpreti, dal funzionamento della cosa pubblica».
Dopo il silenzio delle costituzioni liberali dell'Ottocento (espressioni di
società diffidenti dell'ateismo, in particolare quella nordamericana), anche le
costituzioni liberaldemocratiche del Novecento - che pure sono espressione di
una maturazione ideologica che porta a considerare doverosa l'imparzialità
della legge di fronte ai fatti dello spirito (Bellini) - quasi mai arrivano a
una considerazione esplicita dell'ateismo, dell'atteggiamento cioè irreligioso
dell'individuo. Fanno eccezione le due costituzioni tedesche: in quella di
Weimar del 1919 si legge all'art. 136 ult. co. che «nessuno può essere
costretto ad atti o cerimonie di culto, o alla partecipazione ad esercizi
religiosi o alla prestazione di formule religiose di giuramento»; in quella
vigente, approvata a Bonn nel 1949, nell'art. 56 dedicato al giuramento del
Presidente federale (che si conclude con la formula «Così Dio mi aiuti») si
dispone, all'ultimo comma, che il «giuramento può essere prestato anche senza
alcuna affermazione religiosa».
Senza giungere a questo livello di esplicitezza, parecchie costituzioni del
secondo dopoguerra (di Giappone, Spagna, Portogallo, Grecia ..., ma antesignana
in questo senso era stata la costituzione svizzera) alludono peraltro alla
irreligiosità, affiancando alla proclamazione della libertà di manifestazione
del pensiero e di religione la garanzia della libertà di coscienza e di
credenza. Di passata si può ricordare che un'eccezione di segno opposto si
trova nella costituzione irlandese del 1937, il cui preambolo esordisce - più o
meno come avrebbe voluto l'on. La Pira per la nostra - con queste parole: «Nel
nome della Santissima Trinità, dalla quale origina ogni autorità e alla quale
si devono ispirare ... tutti gli atti sia degli uomini che degli Stati ...», e
il cui art. 40 VI co. dispone che la pronunzia di bestemmie costituisce reato
punito dalla legge. Nella costituzione italiana, al contrario, non si trovano né
norme del tipo di quelle tedesche né del tipo di quelle presenti nelle
costituzioni appena citate: il che non significa che nel nostro ordinamento
l'ateismo non sia garantito, ma che tale garanzia - tenendo conto anche delle
Dichiarazioni internazionali sottoscritte dall'Italia - va ricavata in via
interpretativa da alcune norme caposaldo (quelle degli articoli 19 e 21) della
costituzione stessa.
Va
peraltro ricordato che il dibattito intorno alla garanzia costituzionale
dell'ateismo prese le mosse, negli anni cinquanta, da una dottrina - di forte
impronta cattolico-conservatrice - che propose una lettura teista della
costituzione, secondo cui a essere garantito è «l'atteggiamento religioso
affermativo» e non il «triste fenomeno» dell'ateismo: questo rientrerebbe
nella sfera del lecito e del giuridicamente irrilevante finché rimanga a
livello di coscienza individuale (ateismo areligioso e irreligioso), ma
entrerebbe in contrasto con l'ordinamento costituzionale se pretende di
diventare ateismo «antireligioso» (attivo proselitismo, cioè), perché «è
proprio la libertà religiosa dei soggetti religiosi che impedisce, esclude e
vieta una libertà religiosa dei soggetti antireligiosi»: sicché sarebbero
illecite «organizzazioni di qualunque genere che abbiano per scopo l'ateismo
attivo». Di questa dottrina ora non c'è più traccia nella cultura giuridica e
nella giurisprudenza, ma è comunque da segnalare che il pieno riconoscimento
della garanzia costituzionale dell'ateismo è passato per una fase, per così
dire, intermedia, riconoscibile in quell'impostazione dottrinale e
giurisprudenziale che identificava nell'art. 21 Cost. il presidio di quella
libertà: «la libertà religiosa - affermava la Corte costituzionale nella
sentenza n. 58 del 1960 -, pur costituendo l'aspetto principale della più
estesa libertà di coscienza, non esaurisce tutte le manifestazioni della libertà
di pensiero; l'ateismo comincia dove finisce la vita religiosa». Il che
significava, per la corrente dottrinale che seguiva questa impostazione, non
assicurare al fenomeno ateistico la tutela apprestata dagli articoli 8 e 19 Cost.,
poiché con l'art. 21 si tutelano «gli atei non in quanto membri di gruppi
associati e organizzati di miscredenti, areligiosi, agnostici, etc., quale un
loro diritto sia individuale sia anche collettivo di libertà, così come si
verifica per gli adepti delle confessioni religiose, ma soltanto in quanto
cittadini singoli, che hanno bensì come tali il diritto di manifestare e
propagandare il loro pensiero sia individualmente sia in forma associata, ma
sempre e soltanto quale un loro puro e semplice diritto individuale di libertà»:
posizione, questa, rafforzata dalla considerazione di chi ritiene che «la realtà
sociale "confessione religiosa" postula un minimo di riti, di simboli,
di ministri, e relative esigenze di rispetto, di protezione da offese
avversarie, che nessuna tendenza o scuola filosofica postula. Per questo è
sufficiente la libertà di espressione, quella di propaganda e soprattutto la
libertà di stampa e d'insegnamento; invece le confessioni religiose hanno
bisogno di altre protezioni». Anche la dottrina e la giurisprudenza appena
ricordata appaiono ora in gran parte superate (non, comunque, per la parte
relativa all'art. 8 Cost.): oggi infatti la posizione pressoché unanime si rifà
all'insegnamento di Francesco Ruffini che nel 1924 sosteneva la più lata
interpretazione della libertà religiosa come «facoltà spettante all'individuo
di credere a quello che più gli piace o di non credere, se più gli piace, a
nulla». Sulla base di questa interpretazione l'ateismo è ormai attratto - come
sostiene anche la filosofia e la giurisprudenza nordamericana - nell'orbita
della libertà religiosa e dunque è considerato protetto dall'art. 19 Cost.,
garante non solo della libertà di scegliere questa o quella professione di
fede, ma, più generalmente, della libertà di coscienza, inclusiva - come è
ovvio - della libertà di ateismo: per dirla con le parole di una sentenza della
Corte costituzionale dell'ottobre 1979, la tutela della cosiddetta libertà di
coscienza dei non credenti rientra in quella della più ampia libertà in
materia religiosa assicurata dall'art. 19 Cost., il quale garantisce anche (come
capita per l'art. 18 Cost.) la corrispondente libertà «negativa».
A integrare, se non a rafforzare, questa tutela stanno poi le carte
internazionali sottoscritte dall'Italia: a parte le più note, si devono
ricordare la Dichiarazione contro l'intolleranza religiosa del 1981 che affianca
alla tutela della libertà di manifestazione del pensiero, di coscienza e di
religione, la libertà di convinzione, e la Carta di Parigi del novembre 1990,
che colloca tra gli inalienabili diritti dell'uomo il diritto di ciascuno alla
libertà di pensiero, di coscienza e di religione o credo e di qualsiasi
convinzione di propria scelta. Ritornando alla nostra costituzione, va ancora
sottolineato che a garanzia della dimensione collettiva dell'ateismo stanno gli
articoli 17 e 18, che - come dicono i giuristi - fanno sistema con l'art. 19.
I
punti di emersione giurisprudenziali e legislativi più rilevanti in tema di
ateismo sono stati tre in quest'ultimo mezzo secolo: quello attinente alla
problematica dell'affidamento della prole, quello attinente al giuramento e
quello riguardante l'obbiezione di coscienza. Soprattutto nei primi due casi è
possibile rilevare una parabola storica che, movendo da posizioni di chiusura
(esclusione del genitore ateo dall'affidamento dei figli, disconoscimento del
fatto che il giuramento davanti a Dio possa violare la libertà di coscienza
dell'ateo), ha portato a riconoscere in pieno l'eguaglianza dei genitori a
prescindere dalle loro convinzioni in materia religiosa - tenendo conto, per
l'affidamento, esclusivamente dell'interesse dei figli - e ad eliminare ogni
riferimento alla divinità nelle formule da recitare in sede processuale,
formule che spesso hanno sostituito l'espressione «lo giuro», con quella (più
laica) «mi impegno».
Non c'è
dunque alcuna frontiera ancora da conquistare in tema di garanzia della libertà
di ateismo? Per i più esigenti la risposta è «sì»: ci sarebbe ancora da
conquistare quella che alcuni studiosi chiamano «diritto alla libera formazione
della coscienza religiosa». Movendo dalla constatazione della presenza in
Italia di quello che Jemolo definì «confessionismo di costume», che ripropone
come elemento costante il valore della simbologia e della gerarchia religiosa
(nella famiglia, nella scuola, nelle Forze armate, nelle cerimonie pubbliche,
nei luoghi in cui si svolgono pubbliche funzioni ...), capace d'influire sulla
formazione delle coscienze più di quanto possa il confessionismo delle leggi,
si chiede allo Stato di cambiare rotta, di «mantenersi neutrale, e di far
valere attivamente questa neutralità in tutte le strutture nelle quali, o dalle
quali, la coscienza individuale o collettiva può essere influenzata. Ciò vale
in particolare per la scuola, ove è necessario non soltanto il rispetto e un
congruo equilibrio tra i diversi orientamenti in materia religiosa, ma anche che
i programmi scolastici siano improntati a quel pluralismo delle idee che è il
terreno di coltura più favorevole della formazione delle nuove generazioni. In
un simile contesto, anche la possibilità di seguire liberamente uno specifico
insegnamento religioso rappresenta un arricchimento per la libertà religiosa
individuale. Ancora, nei mass-media, destinati sempre più a influire sui
comportamenti, e sulle opinioni, di grandi masse di uomini, è necessario non
soltanto che non prevalga un indirizzo confessionale ispirato dallo Stato, come
è stato in Italia sino agli anni '70, ma che si favorisca, nei limiti del
possibile, una presenza religiosa e ideologica variegata tale da consentire agli
utenti una ampia base informativa dalla quale far derivare una possibilità di
libera scelta di opinioni e di comportamenti». Commisurato agli obbiettivi
appena evocati, non può essere totalmente positivo il giudizio sul progetto di
legge n. 3947 presentato nei primi mesi del 1998 al Parlamento e lì ancora
giacente: se infatti in esso appare pieno il riconoscimento della libertà di
coscienza, nulla sembra muoversi nella direzione indicata dalla precedente lunga
citazione. Né - a ben rifletterci - questo può destare stupore, almeno in chi
ritiene che il nostro è, sì, uno Stato liberale e pluralista in materia
religiosa, ma non certo (a dispetto delle solenni affermazioni della Corte
costituzionale) uno stato laico.