L'ateo nel diritto

 

Ateismo - secondo la definizione del Dizionario Treccani - è «il non credere nell'esistenza di Dio per agnosticismo, scetticismo o indifferenza religiosa». Esso dunque, nelle molteplici accezioni in cui la dottrina lo articola (ateismo intellettualistico, pratico, militante 1) va tenuto distinto dal «laicismo», termine con il quale il linguaggio politico contemporaneo intende indicare «l'atteggiamento di coloro che sostengono la necessità di escludere le dottrine religiose, e le istituzioni che se ne fanno interpreti, dal funzionamento della cosa pubblica». Dopo il silenzio delle costituzioni liberali dell'Ottocento (espressioni di società diffidenti dell'ateismo, in particolare quella nordamericana), anche le costituzioni liberaldemocratiche del Novecento - che pure sono espressione di una maturazione ideologica che porta a considerare doverosa l'imparzialità della legge di fronte ai fatti dello spirito (Bellini) - quasi mai arrivano a una considerazione esplicita dell'ateismo, dell'atteggiamento cioè irreligioso dell'individuo. Fanno eccezione le due costituzioni tedesche: in quella di Weimar del 1919 si legge all'art. 136 ult. co. che «nessuno può essere costretto ad atti o cerimonie di culto, o alla partecipazione ad esercizi religiosi o alla prestazione di formule religiose di giuramento»; in quella vigente, approvata a Bonn nel 1949, nell'art. 56 dedicato al giuramento del Presidente federale (che si conclude con la formula «Così Dio mi aiuti») si dispone, all'ultimo comma, che il «giuramento può essere prestato anche senza alcuna affermazione religiosa».
Senza giungere a questo livello di esplicitezza, parecchie costituzioni del secondo dopoguerra (di Giappone, Spagna, Portogallo, Grecia ..., ma antesignana in questo senso era stata la costituzione svizzera) alludono peraltro alla irreligiosità, affiancando alla proclamazione della libertà di manifestazione del pensiero e di religione la garanzia della libertà di coscienza e di credenza. Di passata si può ricordare che un'eccezione di segno opposto si trova nella costituzione irlandese del 1937, il cui preambolo esordisce - più o meno come avrebbe voluto l'on. La Pira per la nostra - con queste parole: «Nel nome della Santissima Trinità, dalla quale origina ogni autorità e alla quale si devono ispirare ... tutti gli atti sia degli uomini che degli Stati ...», e il cui art. 40 VI co. dispone che la pronunzia di bestemmie costituisce reato punito dalla legge. Nella costituzione italiana, al contrario, non si trovano né norme del tipo di quelle tedesche né del tipo di quelle presenti nelle costituzioni appena citate: il che non significa che nel nostro ordinamento l'ateismo non sia garantito, ma che tale garanzia - tenendo conto anche delle Dichiarazioni internazionali sottoscritte dall'Italia - va ricavata in via interpretativa da alcune norme caposaldo (quelle degli articoli 19 e 21) della costituzione stessa.

Va peraltro ricordato che il dibattito intorno alla garanzia costituzionale dell'ateismo prese le mosse, negli anni cinquanta, da una dottrina - di forte impronta cattolico-conservatrice - che propose una lettura teista della costituzione, secondo cui a essere garantito è «l'atteggiamento religioso affermativo» e non il «triste fenomeno» dell'ateismo: questo rientrerebbe nella sfera del lecito e del giuridicamente irrilevante finché rimanga a livello di coscienza individuale (ateismo areligioso e irreligioso), ma entrerebbe in contrasto con l'ordinamento costituzionale se pretende di diventare ateismo «antireligioso» (attivo proselitismo, cioè), perché «è proprio la libertà religiosa dei soggetti religiosi che impedisce, esclude e vieta una libertà religiosa dei soggetti antireligiosi»: sicché sarebbero illecite «organizzazioni di qualunque genere che abbiano per scopo l'ateismo attivo». Di questa dottrina ora non c'è più traccia nella cultura giuridica e nella giurisprudenza, ma è comunque da segnalare che il pieno riconoscimento della garanzia costituzionale dell'ateismo è passato per una fase, per così dire, intermedia, riconoscibile in quell'impostazione dottrinale e giurisprudenziale che identificava nell'art. 21 Cost. il presidio di quella libertà: «la libertà religiosa - affermava la Corte costituzionale nella sentenza n. 58 del 1960 -, pur costituendo l'aspetto principale della più estesa libertà di coscienza, non esaurisce tutte le manifestazioni della libertà di pensiero; l'ateismo comincia dove finisce la vita religiosa». Il che significava, per la corrente dottrinale che seguiva questa impostazione, non assicurare al fenomeno ateistico la tutela apprestata dagli articoli 8 e 19 Cost., poiché con l'art. 21 si tutelano «gli atei non in quanto membri di gruppi associati e organizzati di miscredenti, areligiosi, agnostici, etc., quale un loro diritto sia individuale sia anche collettivo di libertà, così come si verifica per gli adepti delle confessioni religiose, ma soltanto in quanto cittadini singoli, che hanno bensì come tali il diritto di manifestare e propagandare il loro pensiero sia individualmente sia in forma associata, ma sempre e soltanto quale un loro puro e semplice diritto individuale di libertà»: posizione, questa, rafforzata dalla considerazione di chi ritiene che «la realtà sociale "confessione religiosa" postula un minimo di riti, di simboli, di ministri, e relative esigenze di rispetto, di protezione da offese avversarie, che nessuna tendenza o scuola filosofica postula. Per questo è sufficiente la libertà di espressione, quella di propaganda e soprattutto la libertà di stampa e d'insegnamento; invece le confessioni religiose hanno bisogno di altre protezioni». Anche la dottrina e la giurisprudenza appena ricordata appaiono ora in gran parte superate (non, comunque, per la parte relativa all'art. 8 Cost.): oggi infatti la posizione pressoché unanime si rifà all'insegnamento di Francesco Ruffini che nel 1924 sosteneva la più lata interpretazione della libertà religiosa come «facoltà spettante all'individuo di credere a quello che più gli piace o di non credere, se più gli piace, a nulla». Sulla base di questa interpretazione l'ateismo è ormai attratto - come sostiene anche la filosofia e la giurisprudenza nordamericana - nell'orbita della libertà religiosa e dunque è considerato protetto dall'art. 19 Cost., garante non solo della libertà di scegliere questa o quella professione di fede, ma, più generalmente, della libertà di coscienza, inclusiva - come è ovvio - della libertà di ateismo: per dirla con le parole di una sentenza della Corte costituzionale dell'ottobre 1979, la tutela della cosiddetta libertà di coscienza dei non credenti rientra in quella della più ampia libertà in materia religiosa assicurata dall'art. 19 Cost., il quale garantisce anche (come capita per l'art. 18 Cost.) la corrispondente  libertà «negativa».
A integrare, se non a rafforzare, questa tutela stanno poi le carte internazionali sottoscritte dall'Italia: a parte le più note, si devono ricordare la Dichiarazione contro l'intolleranza religiosa del 1981 che affianca alla tutela della libertà di manifestazione del pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di convinzione, e la Carta di Parigi del novembre 1990, che colloca tra gli inalienabili diritti dell'uomo il diritto di ciascuno alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione o credo e di qualsiasi convinzione di propria scelta. Ritornando alla nostra costituzione, va ancora sottolineato che a garanzia della dimensione collettiva dell'ateismo stanno gli articoli 17 e 18, che - come dicono i giuristi - fanno sistema con l'art. 19.

I punti di emersione giurisprudenziali e legislativi più rilevanti in tema di ateismo sono stati tre in quest'ultimo mezzo secolo: quello attinente alla problematica dell'affidamento della prole, quello attinente al giuramento e quello riguardante l'obbiezione di coscienza. Soprattutto nei primi due casi è possibile rilevare una parabola storica che, movendo da posizioni di chiusura (esclusione del genitore ateo dall'affidamento dei figli, disconoscimento del fatto che il giuramento davanti a Dio possa violare la libertà di coscienza dell'ateo), ha portato a riconoscere in pieno l'eguaglianza dei genitori a prescindere dalle loro convinzioni in materia religiosa - tenendo conto, per l'affidamento, esclusivamente dell'interesse dei figli - e ad eliminare ogni riferimento alla divinità nelle formule da recitare in sede processuale, formule che spesso hanno sostituito l'espressione «lo giuro», con quella (più laica) «mi impegno».

Non c'è dunque alcuna frontiera ancora da conquistare in tema di garanzia della libertà di ateismo? Per i più esigenti la risposta è «sì»: ci sarebbe ancora da conquistare quella che alcuni studiosi chiamano «diritto alla libera formazione della coscienza religiosa». Movendo dalla constatazione della presenza in Italia di quello che Jemolo definì «confessionismo di costume», che ripropone come elemento costante il valore della simbologia e della gerarchia religiosa (nella famiglia, nella scuola, nelle Forze armate, nelle cerimonie pubbliche, nei luoghi in cui si svolgono pubbliche funzioni ...), capace d'influire sulla formazione delle coscienze più di quanto possa il confessionismo delle leggi, si chiede allo Stato di cambiare rotta, di «mantenersi neutrale, e di far valere attivamente questa neutralità in tutte le strutture nelle quali, o dalle quali, la coscienza individuale o collettiva può essere influenzata. Ciò vale in particolare per la scuola, ove è necessario non soltanto il rispetto e un congruo equilibrio tra i diversi orientamenti in materia religiosa, ma anche che i programmi scolastici siano improntati a quel pluralismo delle idee che è il terreno di coltura più favorevole della formazione delle nuove generazioni. In un simile contesto, anche la possibilità di seguire liberamente uno specifico insegnamento religioso rappresenta un arricchimento per la libertà religiosa individuale. Ancora, nei mass-media, destinati sempre più a influire sui comportamenti, e sulle opinioni, di grandi masse di uomini, è necessario non soltanto che non prevalga un indirizzo confessionale ispirato dallo Stato, come è stato in Italia sino agli anni '70, ma che si favorisca, nei limiti del possibile, una presenza religiosa e ideologica variegata tale da consentire agli utenti una ampia base informativa dalla quale far derivare una possibilità di libera scelta di opinioni e di comportamenti». Commisurato agli obbiettivi appena evocati, non può essere totalmente positivo il giudizio sul progetto di legge n. 3947 presentato nei primi mesi del 1998 al Parlamento e lì ancora giacente: se infatti in esso appare pieno il riconoscimento della libertà di coscienza, nulla sembra muoversi nella direzione indicata dalla precedente lunga citazione. Né - a ben rifletterci - questo può destare stupore, almeno in chi ritiene che il nostro è, sì, uno Stato liberale e pluralista in materia religiosa, ma non certo (a dispetto delle solenni affermazioni della Corte costituzionale) uno stato laico.